(massima n. 1)
Le quote delle societą di capitali sono beni "di secondo grado", non totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, con conseguente applicabilitą dell'art. 1497 cod. civ. per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi).