Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19833 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le quote delle societą di capitali sono beni "di secondo grado", non totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, con conseguente applicabilitą dell'art. 1497 cod. civ. per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi).

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