Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

(massima n. 2)

Sussiste la responsabilità civile della P.A. (nella specie, del Ministero dell'Istruzione e del Merito) ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, perché tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Ministero per gli abusi e le violenze sessuali, definitivamente accertati in sede penale, compiuti ai danni di alcuni allievi di scuola media da parte di un docente di educazione musicale, nelle ore di lezione e nel corso di una gita scolastica).

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