(massima n. 1)
La definizione della fattispecie secondo l'art. 2043 c.c. (responsabilitā extracontrattuale) o secondo l'art. 2052 c.c. (responsabilitā per fatto dell'animale) non modifica l'onere probatorio riguardante il nesso di causalitā. Tale prova č fondamentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.