Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22190 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La definizione della fattispecie secondo l'art. 2043 c.c. (responsabilitā extracontrattuale) o secondo l'art. 2052 c.c. (responsabilitā per fatto dell'animale) non modifica l'onere probatorio riguardante il nesso di causalitā. Tale prova č fondamentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.

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