(massima n. 1)
In caso di convivenza di fatto, č possibile che vi siano dazioni da parte di un convivente in favore dell'altro qualificabili come adempimento dei doveri di rilievo sociale e morale ex art. 2034 c.c., a condizione che le dazioni siano spontanee e rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalitā, tenuto conto del contesto socio-economico delle parti e della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti vengono effettuati.