Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi durante il matrimonio, inclusi gli acquisti e le ristrutturazioni immobiliari, possono configurare l'adempimento di un'obbligazione naturale, secondo l'art. 2034 c.c., purché rispettino i principi di proporzionalitą ed adeguatezza, parametrati alle circostanze specifiche del caso e alle condizioni patrimoniali delle parti coinvolte.

(massima n. 2)

In tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale integra una mera difesa e non un'eccezione, non essendo, pertanto, assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione di quest'ultima.

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