(massima n. 1)
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento implicito dei vizi da parte del venditore o del produttore, manifestato attraverso la condotta volta all'eliminazione dei vizi stessi, costituisce rinuncia alla prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 c.c., sostituendola con la prescrizione ordinaria decennale.