(massima n. 1)
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il termine di decadenza per la denuncia ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento in cui l'acquirente ha acquisito piena e completa certezza dell'esistenza dei vizi e della loro rilevanza, non essendo sufficiente il mero sospetto o la manifestazione dei difetti. Tale certezza può emergere anche a seguito di accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale, essendo irrilevanti i sospetti preliminari e le conoscenze parziali.