Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20173 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita, il compratore che intenda far valere l'inesattezza qualitativa del bene consegnato rispetto a quanto pattuito deve rispettare i termini e le modalitą di denuncia dei vizi previsti dall'art. 1495 c.c., poiché, in assenza di una sostanziale difformitą del bene fornito rispetto a quello pattuito (aliud pro alio), trova applicazione esclusivamente la disciplina delle azioni edilizie e non quella generale in tema di inadempimento contrattuale.

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