(massima n. 1)
In tema di vendita, il compratore che intenda far valere l'inesattezza qualitativa del bene consegnato rispetto a quanto pattuito deve rispettare i termini e le modalitą di denuncia dei vizi previsti dall'art. 1495 c.c., poiché, in assenza di una sostanziale difformitą del bene fornito rispetto a quello pattuito (aliud pro alio), trova applicazione esclusivamente la disciplina delle azioni edilizie e non quella generale in tema di inadempimento contrattuale.