Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4035 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il venditore si impegna ad eliminare i vizi della cosa venduta, sorge un'obbligazione di fare autonoma che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, si affianca a quest'ultima rimanendone distinta; ne consegue che il diritto all'eliminazione dei vizi cosė sorto č assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale mentre l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.

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