(massima n. 1)
Se il venditore si impegna ad eliminare i vizi della cosa venduta, sorge un'obbligazione di fare autonoma che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, si affianca a quest'ultima rimanendone distinta; ne consegue che il diritto all'eliminazione dei vizi cosė sorto č assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale mentre l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.