(massima n. 1)
In caso di contratto di compravendita su campione trova applicazione, per espresso richiamo dell'ultimo comma dell'art. 1522 c.c., il termine decadenziale di denunzia dei vizi di cui all'art. 1495 c.c.; qualora, invece, il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualitą, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilitą presagita, sussiste consegna di "aliud pro alio", che dą luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno.