Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27076 del 22 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Al terzo comma, l'art. 1495 cod. civ. dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva «in ogni caso» in un anno dalla consegna: ciò significa che questo termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza. In tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta, a norma dell'art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. 

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