Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28838 del 8 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.

(massima n. 2)

In caso di risoluzione del contratto di vendita di un autoveicolo con vizi, l'effetto restitutorio comporta la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, è necessario tener conto dell'uso effettuato del bene da parte del compratore. La restituzione integrale del prezzo senza la considerazione dell'uso costituisce un errore, poiché deve garantire l'equilibrio tra le prestazioni restitutorie delle parti evitando un'illegittima locupletazione del compratore.

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