Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14109 del 23 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vizi della vendita, l'azione redibitoria è preclusa in caso di utilizzo pieno e prolungato, per gli scopi dell'acquisto, del bene, poiché tale condotta integra una rinuncia tacita alla predetta azione, sempre che non si tratti di un uso normale della cosa, fatto a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda di risoluzione, ex art. 1492 c.c., ritenendo che l'uso dell'autocarro acquistato era avvenuto in maniera piena ed incondizionata, oltre che conforme alla sua destinazione, così da far presumere la volontà dell'acquirente di rinunciare all'azione redibitoria per far valere i vizi che avevano prodotto la notevole diminuzione del valore del bene).

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