Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29420 del 6 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta" esonera il venditore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, purché questi siano riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. La dichiarazione dell'acquirente di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava, esclude la riconducibilitą delle manchevolezze a vizi occulti obbliganti il venditore alla garanzia.

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