Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3208 del 2 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di decesso dell'ex coniuge gli eredi sono portatori di diritti e interesse ad agire, poichč, in caso di revoca o modifica dell'assegno, essi subentrerebbero anche nell'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

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