(massima n. 2)
Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non č richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalitā materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialitā lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessitā di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio č invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalitā giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessitā di evitare indebite locupletazioni.