(massima n. 1)
In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, č soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.