(massima n. 1)
Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.