Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di controversie riguardanti la ripetizione di indebito da parte di un correntista nei confronti della banca con cui intrattiene rapporti di conto corrente, il correntista ha l'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La prova può essere fornita mediante il deposito degli estratti del conto corrente e/o altri mezzi idonei a dimostrare l'andamento del rapporto.

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