Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5018 del 26 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., è onere della parte che invoca il maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., fornire sufficiente prova delle circostanze che ne determinano l'entità e le modalità di liquidazione degli interessi dovuti dall'accipiens.

(massima n. 2)

In caso di annullamento amministrativo con efficacia retroattiva, il provvedimento in autotutela può comportare la caducazione della genesi dell'attribuzione patrimoniale e costituire fonte di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.

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