(massima n. 1)
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca e ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, va assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale adebito risultante dal primo estratto conto disponibile. Il correntista č gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.