Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5121 del 27 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca e ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, va assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale adebito risultante dal primo estratto conto disponibile. Il correntista č gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.

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