Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5268 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, č circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualitą, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).

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