Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5378 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza ha l'onere della prova sull'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.