(massima n. 1)
In caso di condanna solidale tra due soggetti, uno tenuto a risarcire il danno ex art. 2043 c.c. e l'altro a restituire la somma indebita ex art. 2033 c.c., č possibile ravvisare la unitarietā dell'evento pregiudizievole e fondare la responsabilitā solidale ex art. 2055 c.c., quando vi sia una coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo.