(massima n. 1)
L'applicabilitā dell'art. 2033 cod. civ., che riconosce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno della relativa domanda, č oggetto di controversia nel caso in cui sia stata dichiarata la nullitā dei contratti di investimento senza alcuna pronuncia sul diritto della banca a ripetere quanto riscosso dalle investitrici a titolo di cedole per difetto della relativa domanda.