Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 5891 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto misto trova la sua disciplina giuridica nelle norme risultanti dal contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti; venuta meno la causa del contratto si ribadisce l'obbligo delle parti alla restituzione delle prestazioni gią eseguite ai sensi dell'art. 2033 c.c.

(massima n. 2)

L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e pertanto implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante ma altresģ corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.

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