(massima n. 1)
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, far decorrere il termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto costituisce una eccezione in senso lato.