Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6982 del 15 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, far decorrere il termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto costituisce una eccezione in senso lato.

(massima n. 2)

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento. È possibile prendere anche quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.

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