Cassazione civileSez. Iordinanza n. 15688del 5 giugno 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
Il correntista ha la facoltą di limitare la sua domanda di ripetizione dell'indebito alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di determinate clausole, limitando corrispondentemente la prova offerta.