Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16113 del 10 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; pertanto, l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante.

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