Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16767 del 17 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Per essere ripetibile l'indebito pensionistico I.N.P.S., deve derivare da un errore non imputabile all'ente ovvero č necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S.

(massima n. 2)

L'irripetibilitā dell'indebito previdenziale č subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato.

(massima n. 3)

Il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione giā ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.

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