Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17281 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'irripetibilitā dell'indebito previdenziale, č necessario che ricorrano le seguenti condizioni: pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; comunicazione del provvedimento all'interessato; errore imputabile all'ente erogatore; insussistenza del dolo dell'interessato. In caso di mancanza anche di una sola di queste condizioni, opera la regola della ripetibilitā prevista dall'art. 2033 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.