(massima n. 1)
Ai fini dell'irripetibilitā dell'indebito previdenziale, č necessario che ricorrano le seguenti condizioni: pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; comunicazione del provvedimento all'interessato; errore imputabile all'ente erogatore; insussistenza del dolo dell'interessato. In caso di mancanza anche di una sola di queste condizioni, opera la regola della ripetibilitā prevista dall'art. 2033 c.c.