Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21410 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando un contratto viene dichiarato nullo, la sentenza che annulla il contratto ristabilisce tra le parti il precedente stato patrimoniale come se il contratto non fosse stato mai concluso. In tale contesto, la condanna al pagamento di somme può essere fondata solo su una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e non su una domanda di adempimento contrattuale basata su un contratto nullo. La condanna fondata su titolo diverso rispetto a quello dedotto nella domanda originale costituisce vizio di extrapetizione.

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