(massima n. 1)
In materia di diritto di famiglia, č inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di assegno divorzile proposta per la prima volta in sede di appello, se in primo grado tale richiesta non č stata specificamente avanzata. Questo principio trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 345 c.p.c. e 2033 c.c., che richiedono una domanda ad hoc per la ripetizione dell'indebito in presenza di un titolo caducato.