Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23081 del 8 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di diritto di famiglia, č inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di assegno divorzile proposta per la prima volta in sede di appello, se in primo grado tale richiesta non č stata specificamente avanzata. Questo principio trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 345 c.p.c. e 2033 c.c., che richiedono una domanda ad hoc per la ripetizione dell'indebito in presenza di un titolo caducato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.