(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitivitą, volta a garantire la stabilitą dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalitą assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilitą dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimitą dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimitą non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.