Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9253 del 8 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella ripetizione di indebito, č onere dell'attore dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa del pagamento stesso. La titolaritā attiva della situazione dedotta in giudizio deve essere provata dal soggetto che pretende il diritto, salvo che il convenuto riconosca o svolga difese compatibili con la loro negazione.

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