Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9450 del 10 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.

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