(massima n. 1)
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda" contenuta nell'art. 2033 c.c. comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. Nel caso in cui nessuna costituzione in mora sia intervenuta tra la data di accertamento del diritto alla ripetizione e la data di messa a disposizione della somma, gli interessi sulla somma oggetto della pretesa non spettano.