(massima n. 1)
In caso di inefficacia del mandato, nella specie per carenza del potere rappresentativo ex art. 18 l. n. 222 del 1985, il mandante può sostituirsi al mandatario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal mandatario ai terzi, unici legittimati passivi ex art. 2033 c.c., esclusa in ordine a dette somme, invece, la legittimazione passiva del mandatario.