(massima n. 1)
In una controversia relativa alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., l'attore deve fornire la prova del pagamento effettuato e della mancanza di causa solvendi. La contestazione di un preesistente rapporto contrattuale a titolo oneroso, inteso a giustificare i pagamenti effettuati, non può essere introdotta in sede di appello se dedotta per la prima volta e priva del necessario supporto probatorio.