Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20523 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In una controversia relativa alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., l'attore deve fornire la prova del pagamento effettuato e della mancanza di causa solvendi. La contestazione di un preesistente rapporto contrattuale a titolo oneroso, inteso a giustificare i pagamenti effettuati, non può essere introdotta in sede di appello se dedotta per la prima volta e priva del necessario supporto probatorio.

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