(massima n. 1)
In tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato per spostare l'onere probatorio dal solvens all'accipiens, specie se quest'ultimo ha ribaltato sul primo i costi richiesti da terzi.