Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25110 del 12 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. presuppone la sussistenza dell'assenza di causa debendi in relazione al pagamento effettuato. In caso di estinzione volontaria di un debito altrui, il pagamento non č privo di causa se il debito effettivamente esiste in capo al debitore originario.

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