(massima n. 1)
La banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, č legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto l'inefficacia del mandato contenuto negli assegni importa che il pagamento effettuato dalla banca costituisce un versamento privo di causa.