(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni auto-indizianti rese dall'imputato, detenuto per fatti diversi da quelli oggetto della confessione, ad un assistente capo della polizia penitenziaria investito della sua sorveglianza). (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione Roma, 17/07/2018)