(massima n. 1)
Il giudice è tenuto a qualificare correttamente la domanda proposta dalle parti individuando gli specifici titoli giuridici invocati (es. artt. 1489 e 1497 cod. civ., inadempimento contrattuale). L'omessa interpretazione e qualificazione delle domande costituisce vizio di motivazione che può pregiudicare la validità della sentenza.