(massima n. 1)
L'abbattimento, la cattura o la detenzione di cardellini in numero superiore a cinque, appartenendo questi alla famiglia dei fringillidi, integra la contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che concorre con quella di uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie di animali selvatiche protette prevista dall'art. 727-bis cod. pen., in quanto tali volatili risultano contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, sempreché l'azione riguardi una quantitą trascurabile di uccelli e abbia, pertanto, un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.