(massima n. 1)
Affinché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. relativamente ad attivitą che si svolge in ambito condominiale, e necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una pił consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.