(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 659 c.p., č necessario accertare l'astratta idoneitā della condotta contestata ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto come un condominio. Non č sufficiente che il disturbo sia risentito dalle sole persone offese.