Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32043 del 1 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identitā personale, per cui č irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identitā del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

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