(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identitā personale, per cui č irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identitā del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.