Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35801 del 12 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La pandemia da Covid-19 non esonera dall'osservanza di un ordine legalmente dato dall'autorità ai sensi dell'art. 650 cod. pen., salvo che l'imputato dimostri di aver fatto tutto il possibile per adempiere.

(massima n. 2)

Per la configurabilità dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), vertendosi in ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario sufficiente all'uopo anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa. Nel reato contravvenzionale, infatti, l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.