(massima n. 2)
Per la configurabilità dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), vertendosi in ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario sufficiente all'uopo anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa. Nel reato contravvenzionale, infatti, l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa.