(massima n. 1)
Il delitto di ricettazione può ritenersi provato quando l'agente sia trovato nel possesso di beni rubati e non dia alcuna spiegazione circa la lecita provenienza de loro acquisto o della loro ricezione; tale principio suppone che sia stata già offerta la prova (sia pure logica) - il cui onere grava sull'accusa - della provenienza furtiva dei beni di cui alcuno sia stato trovato in possesso, giacchè solo in tale ipotesi tali beni possono qualificarsi come res furtiva. (La S.C. ha ritenuto che sul punto entrambe le sentenze di merito risultassero silenti e pertanto ha annullato la sentenza impugnata per omessa motivazione).