(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione o di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile. Ciononostante, non può ritenersi configurato il delitto di ricettazione sol facendo riferimento ad una "presumibile" derivazione del denaro da evasione fiscale, ove non sia nemmeno individuato l'autore del reato fiscale "presupposto" autore che, alla luce della "clausola di riserva" contenuta nell'art. 648 cod. pen., non può evidentemente identificarsi nell'imputato del delitto di ricettazione.